La Cassazione, con l’ordinanza 6545/2023 ha affermato alcuni principi in tema di versamento dell’IMU.
Titolare del diritto di abitazione sulla casa è il coniuge assegnatario.
Ne consegue che l’unità abitativa sarà esente in quanto abitazione principale.
Diverso è il caso in cui la casa sia condotta in locazione; in questo caso vi sarà unicamente un subentro, senza che si modifichi la soggettività passiva del proprietario del bene.
Ancora, il coniuge non assegnatario conserva il diritto all’esenzione per l’unità dallo stesso posseduta e adibita a propria abitazione principale.
L’assegnatario è considerato titolare del diritto di abitazione, con la precisazione che sia anche affidatario dei figli; il coniuge non assegnatario nulla deve pagare per la sua quota di proprietà dell’ex casa coniugale.
Medesima esenzione gode l’assegnatario della casa coniugale che ne è considerato unico titolare e la adibisce ad abitazione principale.