La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1519 ha stabilito la tardività del ricorso notificato via pec, se la ricevuta di accettazione è successiva alle 23:59:59 del giorno di scadenza; ciò perché non ha alcun rilievo l’orario di invio.
Nel caso di specie, la notifica di un ricorso per Cassazione era stata effettuata a mezzo pec, l’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine.
La pec era stata inviata alle ore00:00:00, la ricevuta di accettazione della spedizione era stata generata alle ore 00:001 del giorno successivo e la ricevuta di consegna il alle ore 00:00:05.
Da detta scansione temporale i giudici hanno ritenuto la notifica tardiva in quanto inviata il giorno successivo al termine; i giudici di legittimità dapprima hanno ricordato come la Consulta abbia dichiarato la parziale incostituzionalità dell’articolo 147 c.p.c. , nella parte in cui poneva dei limiti temporali alle notifiche, senza alcun distinguo per quelle effettuate via pec.
In particolare richiamavano quella parte dell’articolo che sancisce il termine per effettuare le notifiche, ovvero l’orario compreso fra le 7 e le 21.
Detta disposizione è stata ritenuta irrazionale rispetto alle notifiche telematiche, perché limitava in capo al notificante i termini temporali dell’ultimo giorno utile per la notifica (fino alle ore 21 e non fino alle ore 24), con la conseguenza che il deposito è tempestivamente eseguito per il notificante quando la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza, mentre per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di consegna.
Ciò detto la Cassazione si è interrogata su quale fosse il termine ultimo e dopo un’attenta analisi di norme e convenzioni di carattere generale in ordine alla misurazione del tempo ha concluso che il giorno “X” inizia con lo scoccare delle ore 00:00:00.
Tale ragionamento è supportato anche dal fatto che in un giorno si contano 86.400 secondi e che l’ultimo inizia pertanto alle 23:59:59 e di conseguenza il suo termine segna l’inizio del primo secondo del giorno successivo.
Ne consegue così che poiché ai fini della notificazione a mezzo pec vale la ricevuta di accettazione, questa non può essere generata altre le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile.