ASSENZA DELLA PARTE PERSONALMENTE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO ALLA MEDIAZIONE ORDINATA DAL GIUDICE

Ottobre 9, 2022 Stefano Borsari 0 Comments

 

E’ improcedibile l’appello se le parti non partecipano personalmente, senza giustificato motivo, alla mediazione ordinata dal giudice; non solo, ma occorre provare l’esistenza di un impedimento, senza limitarsi ad addurlo genericamente.

La parte poi non può farsi rappresentare dall’avvocato difensore munita di una semplice procura alle liti, ma deve conferire una procura speciale per partecipare alla mediazione.

Secondo la Corte d’Appello di Napoli, l successo dell’attività di mediazione è riposto anche nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, con quest’ultimo che, grazie alla interlocuzione diretta e informale con le parti, può aiutarle a trovare una soluzione.

Precisa la decisione che, nel caso in cui la parte non voglia/non possa partecipare personalmente, alla procedura, può farsi sostituire da un terzo, anche dall’avvocato.

Occorre però il conferimento di una procura sostanziale, che, a differenza di quella alle liti, non può essere autenticata direttamente dall’avvocato, anche in presenza di conferimento dell’incarico al medesimo, che deve esserci al momento in cui si svolge la mediazione

Infine, la sanzione dell’improcedibilità non consente alcun meccanismo di sanatoria, una volta verificatasi la decadenza dalla possibilità di proporre la mediazione.

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