CANCELLAZIONE DEI VOLI – RISARCIMENTO NON DOVUTO PER CAUSE ECCEZIONALI

Settembre 24, 2022 Stefano Borsari 0 Comments

Un freno ai risarcimenti Per i passeggeri vittime di ritardi, ma solo in presenza di circostanze eccezionali che devono essere qualificate tali dai giudici nazionali degli Stati membri, tenuto conto delle pronunce della Corte di Lussemburgo relative al regolamento n. 261/20024 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 luglio 2022 nella causa C-308/2021.

Alcuni utenti si erano rivolti ai giudizi nazionali lamentando di non aver perso alcune coincidenze a causa di ritardi dovuti a un guasto nel sistema di rifornimento del carburante all’aeroporto di Lisbona.

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte, prima di decidere, di chiarire se la situazione relativa a un gusto del sistema di rifornimento in aeroporto sia da considerare come circostanza eccezionale, in grado di escludere l’obbligo di risarcimento a carico del vettore o se il guasto rientri nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato, con conseguente obbligo di compensazione.

Preliminarmente la Corte ha ribadito che il passeggero ha diritto a una compensazione a meno che non sia stato informato e gli sia stato messo a disposizione un volo alternativo.

Il vettore tuttavia non è tenuto a pagare alcunché se dimostra che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali, “che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Infatti se la fase del rifornimento sfugge completamente al controllo del vettore aereo interessato, può essere invocata l’esimente delle circostanze eccezionali.

Spetta al vettore però dimostrare che la circostanza non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La Corte chiede, in questi casi, al vettore, di dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative per i passeggeri, ad esempio fornendo un volo alternativo ragionevole, soddisfacente e rapido alle vittime di ritardi o cancellazioni.

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