La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2547 del 07 giugno 2022, chiarisce alcuni aspetti procedurali per il corretto esperimento del tentativo di conciliazione.
In primo luogo che il termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento è ordinatorio, non perentorio; pertanto per ritenere esperita tempestivamente la mediazione, il tentativo va COMPLETATO entro la data di rinvio.
Per i giudici di merito, è l’organismo di mediazione che deve obbligatoriamente attivarsi per tempestivamente per convocare le parti e non si può “far gravare sulle parti l’inefficienza dell’organismo di mediazione”.
E’ preferibile poi che la comunicazione vada inviata alla parte personalmente, ma ciò non va inteso come divieto che la comunicazione sia inviata (anche) o solo al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio processuale; la finalità indicata dal legislatore infatti è quella di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione.
Infine per quanto riguarda le sanzioni circa la mancata partecipazione all’incontro, la Corte ricorda che il verbale dell’incontro di mediazione redatto dal mediatore, costituisce una scrittura privata e che, come tale, fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, o è legalmente considerata come riconosciuta.
Pertanto, solo l’allegazione al verbale della prova della regolare convocazione per primo incontro della parte rimasta assente, o, in alternativa la produzione in giudizio di tale prova acquisita presso l’organismo di mediazione, consente di verificare quanto dichiarato dal mediatore e di deliberare circa la condotta dell’invitato in ordine all’applicazione delle sanzioni.