Co atto di citazione ritualmente notificato a mani proprie, la signora XY conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Avellino, i signori ZX e QR, figli legittimi di DT e la vedova VH, sostenendo di aver avuto una relazione con il signor DT e che dalla relazione era nata JK, minore all’epoca della notifica.
Costituendosi, i convenuti eccepivano ritualmente l’incompetenza per territorio, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., in favore del foro di Nola e/o di Bologna, residenza dei convenuti.
La causa veniva istruita unicamente mediante CTU e, in tutto il giudizio veniva dai convenuti sempre coltivata l’eccezione di incompetenza per territorio.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, richiama e conferma la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……in tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, la competenza per territorio va determinata, anche quando detti procedimenti riguardino soggetti minori, secondo la regola generale del convenuto, ai sensi del disposto dell’art. 18 cod. proc. civ…………” (cfr. Cass. Civ. Sex. I, Ordinanza n. 14276 del 04.12.2002) ha così deciso.
Nel caso di specie, la residenza dei convenuti è a San Paolo Bel Sito – Tribunale competente Nola – e Bologna; anche a voler considerare i convenuti eredi del presunto padre, il foro non muterebbe, essendo lo stesso deceduto in San Paolo Bel Sito.
Sempre a dire del Tribunale a nulla vale enfatizzare il comportamento apparentemente rinunciatario dei convenuti i quali hanno richiesto, nelle pregresse udienze, il conferimento dell’incarico peritale, in quanto trattasi di competenza inderogabile, data la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.
Di conseguenza non trova applicazione l’articolo 28 c.p.c. che consentirebbe di ritenere implicitamente rinunciata la dedotta eccezione.
Va pertanto dichiarata l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nola e/o di Bologna, con onere alla riassunzione del giudizio nei termini di legge.