Deve ritenersi vessatoria e conseguentemente nulla, in base all’art. 33 del Codice del Consumo, la clausola del regolamento contrattuale, predisposta dal costruttore dello stabile che esonera dal pagamento delle spese condominiali quest’ultimo, relativamente agli appartamenti invenduti senza un limite temporale, esonerandolo totalmente e senza che l’importo di cui si faccia carico il compratore sia specificato nel contratto di compravendita.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20007/2022 depositata il 21.06.2022.
Nel caso in esame, il costruttore non paga le spese degli immobili invenduti, con la conseguenza che l’acquirente se ne accolla il pagamento fino a quando tutti gli appartamenti siano stati acquistati.
I Giudici di legittimità riconoscono la violazione del Codice del Consumo, in quanto “la clausola provoca un evidente squilibrio” non ex se negli obblighi di contribuzione derivanti dagli articoli 1118 e 1123 Codice Civile, ma “dei diritti e degli obblighi derivanti ai sensi degli articoli 1476 e 1498 del Codice Civile, dal contratto di compravendita concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente”.
La clausola di esonero non sarà da considerarsi vessatoria solamente se il costruttore, gravato dell’onere, fornisca la prova che la stessa abbia formato oggetto di specifica trattativa con l’acquirente condomino/consumatore; quest’ultimo poi deve aver ricevuto in cambio un pari vantaggio patrimoniale dall’accollo delle spese condominiali spettanti al costruttore per le unità non vendute.