La pensione diretta spetta al coniuge nella misura del 60%; la quota sarà ridotta nel caso in cui concorrano altri familiari o siano superati determinati limiti reddituali.
Per quanto riguarda i separati, a far tempo del 2022, l’INPS ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e anche in assenza di alimenti. L’ex consorte poi conserva il diritto alla reversibilità nei seguenti casi:
- Assenza di nuovo matrimonio;
- Il rapporto assicurativo del defunto precede la fine del matrimonio;
- Sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.
Non è quindi sufficiente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né tantomeno di avere ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita; la Cassazione ha poi altresì precisato che non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi, essendo il diritto all’assegno un atto personalissimo.
Nel caso in cui, oltre al coniuge superstite, via sia un divorziato titolare di assegno, la reversibilità, in considerazione della funzione solidaristica che è chiamata a svolgere, andrà ripartita, tenendo sia della durata dei rispettivi matrimoni, che delle eventuali convivenza more uxorio, a cui si deve riservare un’autonoma rilevanza giuridica.
Hanno altresì rilevanza anche l’importo del mensile e la posizione economica delle parti.
Fruiscono della pensione di reversibilità anche i figli minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari; ugualmente i nipoti anche se non conviventi con il defunto e anche maggiorenni, se inabili al lavoro, purché a carico, inteso come sostentamento continuativo.
In assenza di figli e in presenza di genitori a carico spetterà a loro, nel caso di over 65 privi di pensione e anche ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, purché siano a carico e sprovvisti di pensione.
I conviventi di fatto, i superstiti di coppie same sex stabili e di lunga durata, non hanno diritto alla reversibilità se il decesso procede l’entrata in vigore della legge 76/2016; non così invece i partner di unione civili, beneficiari della pensione.
Infine, stop alla pensione nei seguenti casi.
- Coniuge che convoli a nuove nozze;
- Beneficiari che perdano i requisiti per superamento delle soglie di età, venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.