Rilevante decisione della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che le disposizioni sulla quarantena incidono solamente sulla libertà di circolazione e non su quella personale.
Conseguentemente i provvedimenti restrittivi non necessitano di alcun intervento da parte dell’autorità giudiziaria, neppure in sede di convalida.
La Corte è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, secondo il quale risultava compromessa la riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 della Costituzione, in quanto riteneva che la quarantena obbligatoria attenesse alla libertà personale, tutelata dall’art. 16 della Costituzione.
Secondo il Tribunale, il divieto di mobilità dalla propria abitazione ha il medesimo contenuto di quello degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare e sarebbe addirittura maggiormente restrittivo, non prevedendo neppure la possibilità di allontanarsi per provvedere alle indispensabili esigenze di vita.
La Corte ha invece ritenuto che a essere toccata sia unicamente la libertà di circolazione delle persone, essendo la quarantena obbligatoria e le conseguenti sanzioni penali, disposte in via generale per motivi di sanità e conseguentemente si indirizzano non a una singola persona, ma a una pluralità di persone, tutte accumunate dall’essere positive a un virus che può trasmettersi a un numero infinito di persone.