Diventa più ampia la garanzia per i difetti di conformità dei beni acquistati dai consumatori.
Lo prevede il D. Leg. 170/2021 che è stato emanato in attuazione della direttiva UE 771 del 2019 e che si applica ai contratti di vendita conclusi a far tempo dal 01 gennaio 2022. Sono stati infatti sostituiti gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo con i nuovi articoli numerati da 128 a 135 septies, che hanno esteso la garanzia legale di conformità, oltre che agli animali vivi, anche ai beni con elementi digitali, ovvero agli oggetti o dispositivi che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale, in modo tale da che, senza un software o un collegamento web, non possono svolgere le loro funzioni.
Viene riformulato il concetto di conformità, distinguendo i requisiti fra soggettivi e oggettivi.
Un bene è conforme dal punto di vista soggettivo quando.
- Corrisponde interamente alla descrizione indicata in contratto e possiede le funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche in esso previste.
E’ idoneo all’uso particolare richiesto dal consumatore, purché accettato dal venditore al momento della conclusione del contratto. - E’ fornito con tutti gli accessori e le istruzioni previste dal contratto.
- E’ fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto, che dovranno essere tali da mantenere il bene conforme per tutto il tempo ragionevolmente atteso dal consumatore o prevedibile in base alla natura e alla durata del contratto.
Deve poi altresì avere i seguenti requisiti oggettivi.
- Essere idoneo agli scopi per cui sono generalmente impiegati beni di quel tipo.
- Corrispondere all’eventuale campione o modello messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto.
- Essere consegnato, se del caso, con l’imballaggio, gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere.
- Essere della quantità e qualità, nonché possedere le altre caratteristiche di durabilità, funzionalità compatibilità e sicurezza presenti di norma in beni dello stesso tipo e comunque ragionevolmente attese dal consumatore, anche in base alla pubblicità e all’ etichettatura del prodotto.
Alla dilatazione del concetto di conformità, corrisponde anche un rafforzamento della posizione del consumatore, che non ha più l’obbligo di denunciare la presenza di eventuali difetti entro due mesi dalla loro scoperta, né quello di dover fornire la prova della loro sussistenza, se si manifestano entro un anno dall’acquisto (prima sei mesi).
Il venditore, a sua volta, dovrà provare che il cliente era stato specificamente informato del fatto che il bene si discostava da taluno dei requisiti oggettivi di conformità e che tale scostamento era stato espressamente accettato dal cliente.
Quanto alla valenza e agli effetti della garanzia, restano invariati i termini della sua durata (mesi 24) e di prescrizione dell’azione del consumatore (mesi 26) così come i rimedi esperibili in caso di difformità.
Nuova al contrario e sicuramente di grande impatto, è la previsione che consente al consumatore di rifiutare il pagamento fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità, così come nuova è la norma che impedisce al consumatore di risolvere il contratto se il difetto è di lieve entità.
L’art. 135 quater precisa poi che nel caso di vendita, con un solo contratto, di una pluralità di beni, anche se il difetto si riferisce a uno solo e/o ad alcuni dei beni, l’eventuale risoluzione può riguardare anche i beni non affetti da vizi, qualora è ragionevole presumere che il consumatore non abbia interesse a tenerli.
Quanto ai beni usati, la garanzia di legge resta limitata a un anno, con facoltà sull’accordo delle parti di stabilire un termine maggiore.
Infine, in via solamente volontaria, l’articolo 135 quinques consente al venditore di offrire forme di garanzie ulteriori rispetto a quelle legali, purché esse non pregiudichino il ricorso ai rimedi previsti dalle legge e siano proposte in modo chiaro e comprensibile così da evitare fraintendimenti da parte del consumatore.