DECRETO DEL TIRBUNALE DI BOLOGNA DEL 07 DICEMBRE 2021
Con ricorso depositato il giorno xw, la signora ZY deduceva che dall’unione con il signor QZ, era nato il figlio LF, minorenne e che cessata la relazione sentimentale e la convivenza, il minore veniva affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Il figlio, dopo essersi documentato, spontaneamente esprimeva alla madre la volontà di sottoporsi al vaccino.
Quest’ultima, da sempre favorevole, non frapponeva ostacoli, al contrario del padre che rifiutava di prestare il consenso.
Ritenendo la madre detto rifiuto ingiustificato, non trovando fondamento né nelle condizioni di salute del ragazzo, né in valide tesi scientifiche, ma unicamente sull’adesione alla ideologia c.d. no vax, proponeva ricorso per vedere attribuito unicamente alla madre il potere di decidere in via autonoma ed esclusiva in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid 19 al figlio minore.
A supporto della richiesta produceva certificato del medico di famiglia in cui si attesta che il ragazzo non presenta controindicazioni cliniche alla vaccinazione anti covid.
Si costituiva il padre rilevando che il vaccino avrebbe ripercussioni negative soprattutto nei riguardi degli adolescenti e producendo certificato medico dal quale, a suo dire, si evince che nel caso in cui il ragazzo fosse sottoposto a vaccinazione potrebbe avere ripercussioni negative sulla sua salute.
All’udienza fissata, dopo avere sentito le parti si è proceduto all’ascolto del minore il quale ha espresso la volontà di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid 19, ribadendo la contrarietà del padre per essere il vaccino “ancora in fase sperimentale” ed inutile la somministrazione dello stesso “ad un soggetto sano come me”.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ha ritenuto la domanda fondata e meritevole di accoglimento, così argomentando sotto il profilo giuridico, oltre a varie considerazioni di tipo medico.
In particolare viene sottolineato che, ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale che ha dato corso al procedimento, non va, peraltro, effettuata solo l’analisi dei dati scientifici, che nell’ambito di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici della vaccinazione depongono certamente per l’opportunità di dare corso al trattamento sanitario per il figlio minore della coppia, ma va tento altresì conto del fatto che agli atti vi è la certificazione del medico di base del minore che attesta che per il ragazzo non vi sono controindicazioni al trattamento vaccinale di cui si discute; è inoltre imprescindibile valorizzare la volontà del minore che avendo compiuto 16 anni, deve ritenersi pienamente capace di discernimento, ovvero in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che gli sembra più opportuno per lui ed esprimere desideri confacenti al proprio benessere.
Ebbene il minore, sentito è apparso sereno e maturo, senza incertezze nel manifestare la volontà di ricevere il vaccino motivando questa sua convinzione con argomenti che devono ritenersi pienamente condivisibili e meritevoli di valorizzazione. Il rifiuto opposto dal padre appare quindi in contrasto con la volontà manifestata dal figlio e contrario alla salvaguardia della salute psico fisica del minore.
Il conflitto genitoriale va quindi risolto autorizzando la madre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse del minore, ad assumere da sola la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19.
Considerato l’esito della lite che ha visto il resistente soccombente in riferimento ad ogni aspetto della controversia, le spese sono poste integralmente a suo carico e liquidate sulla base del valore indeterminato della causa, con applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. n. 55/2014.