Anche ai fini fiscali dovrebbe valere la definizione di vincolo pertinenziale fornita dal Codice Civile.
L’art. 817 prevede che “….sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima…”.
Per cui, come più volte ribadito dalla Cassazione (tra le ultime sentenza n. 8073/2020), sussiste un aspetto soggettivo (intenzione del proprietario a servirsi dell’immobile come pertinenza dell’immobile principale) e uno oggettivo (destinazione della pertinenza in modo durevole al servizio o a ornamento dell’immobile principale). L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a interpello, pare accettare le indicazioni del contribuente circa il fatto che uno o più unità immobiliari, distintamente accatastate, siano pertinenze di abitazioni mentre altre non lo siano.
Peraltro non possono costituire pertinenze le unità immobiliari concesse in locazione o comodato a terzi, ove tale vincolo permanga all’inizio dei lavori agevolati.
Sempre con riferimento alle pertinenze va tenuto presente che:
- In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze;
- Un intervento trainante può essere eseguito anche solo su una pertinenza e beneficiare del Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche l’unità principale.
- Tanti ai del sismabonus, quanto a quelli dell’ecobonus, per il calcolo dei massimali sui lavori alle parti comuni “non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.