RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO A SEGUITO DEL REATO, DEPENALIZZATO, DI INGIURIA
In seguito a frasi ritenute ingiuriose pronunciate nel corso di un’udienza tenutasi in un procedimento di separazione personale con richiesta di addebito, la signora Tizia citava il signor Caio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito e l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Il giudice, dopo aver chiarito quali siano gli elementi costitutivi del comportamento ingiurioso e acclarato che, verosimilmente, lo stesso potesse aver pronunciato le frasi contestate, “……….tua madre è una t….a….”, ha ritenuto, esaminati gli atti, sussistente un comportamento del signor Caio lesivo dell’onore e, in particolar modo del decoro della signora Tizia, perpetrato peraltro in un contesto in cui la stessa manteneva un comportamento calmo. Ciò premesso, il giudice ha ritenuto sussistere gli estremi di un comportamento ingiurioso, ma ha chiarito che deve escludersi che la domanda di risarcimento del danno possa essere accolta.
Infatti per giurisprudenza consolidata, la lesione di un diritto inviolabile non determina neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno patrimoniale in re ipsa, essendo necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, che va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la signora Tizia ha soffermato la propria attenzione sul comportamento della controparte, ma non ha indicato gli elementi costitutivi del danno invocato; non è stato indicato alcun danno patito per l’offesa al decoro sociale, finanche la descrizione del danno che si sarebbe dovuto risarcire.
Manca quindi la prova di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento e pertanto la domanda è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Poiché però è stata accertata la sussistenza del comportamento ingiurioso, pur in assenza di un danno risarcibile, vengono compensate interamente le spese di lite fra le parti; la domanda attorea viene rigettata per difetto di prova del danno, ma non del comportamento ingiurioso.