OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE VIOLAZIONE DELLA STESSA NORMA DI LEGGE

Novembre 8, 2021 Stefano Borsari 0 Comments

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Bologna, la società XY chiedeva l’annullamento di n. 11 verbali di accertamento concernenti violazioni dell’art. 7 comma 9 c.d.s., elevate tutte quante a carico del medesimo veicolo di proprietà e al servizio della società XY.

Veniva dedotta la buona fede della società, per essersi sempre attivata per ottenere il permesso di accesso al centro storico, ma, purtroppo, nel periodo in questione, l’impiegata preposta a tali adempimenti era assente per motivi di salute per cui gli stessi non venivano svolti con la consueta diligenza; non solo, ma continua turnazione degli autisti, rendeva difficoltoso informarli sulle limitazioni al traffico esistenti in città.

Il Giudice adito, riteneva di accogliere parzialmente il ricorso, rilevato che la società ricorrente non contestava i presupposti di fatto degli illeciti amministrativi accertati, ma invocava la buona fede nelle condotte tenute, determinate da difficoltà contingenti nell’organizzazione interna.

Per ritenuto che le motivazioni addotte non rappresentino un errore scusabile, in quanto imputabili esclusivamente a negligenza dell’agente, vanno comunque richiamati i principi espressi nella costante giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna, relativamente all’ipotesi di analoghe violazioni della stessa norma di legge, che per la loro programmazione unitaria devono essere riassunte nell’ambito di un’unica condotta.

Pertanto viene confermato il primo dei verbali congiuntamente impugnati e la determinazione di un’unica sanzione, fissata nel doppio del minimo edittale, spese processuali compensate.

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