La rinuncia all’eredità seppur resa in uno Stato di residenza abituale di un erede, può essere iscritto dinanzi alle autorità di un diverso Stato, competente per la successione, anche su istanza di un erede diverso rispetto a quello che ha rinunciato.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 30 marzo 2023, (n. C-651/21), con la quale si è precisato l’operatività della rinuncia e la circolazione di questo atto fra le autorità dei diversi Stati membri, sulla base dell’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento 650/2012.
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