NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – MODALITA’ DI TRASMISSIONE DI INVIO DELL’ACCORDO RAGGIUNTO

Maggio 28, 2023 Stefano Borsari 0 Comments

 

L’art. 9, comma 1, lett. i), n. 3, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto all’articolo 6 del d.l. n. 132 del 2014 (in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) il comma 2 bis, per disciplinare le modalità di invio dell’accordo raggiunto.

In particolare la norma dispone che l’accordo sia trasmesso con modalità telematiche a cura degli avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l’autorizzazione.

A sua volta, il Procuratore della Repubblica quando appone il nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea, da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’articolo 6 del d. l. n. 132 del 2014.

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