La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può essere elemento di prova per far presumere al giudice sia il dolo della parte, che il fondamento della tesi avversa.
Nella causa che aveva seguito l’esperimento del tentativo di conciliazione, era stato depositato un verbale negativo della mediazione, dal quale risultava che il chiamato non si era presentato, seppur ritualmente convocato, senza giustificato motivo.
L’esperimento pertanto si era chiuso senza la possibilità di entrare nel merito.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione va intesa quale “comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale”.
L’assenza di un giustificato motivo alla mancata partecipazione concorre pertanto a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della resistenza a oltranza e legittimi l’attore a ottenere quanto richiesto.