La Consulta, con la sentenza 209/2022 ha ribadito la necessità del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) affinché entrambi i coniugi, dimoranti in due abitazioni, possano usufruire di una doppia esenzione.
In capo infatti a ciascuno di essi, debbono sussistere i concorrenti requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Viene così confermato il principio secondo il quale per fruire dell’esenzione occorre non solo la dimora abituale, ma anche il requisito della residenza anagrafica, come già stabilito dai giudici di prime cure.
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