L’inesistenza o la mancanza in atti della procura non può essere sanata.
Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 37434 depositata lo scorso 21 dicembre.
Il vizio che colpisce la procura speciale va incasellato nella categoria della nullità, cui può essere posto rimedio attraverso la rinnovazione oppure mediante il rilascio di una nuova procura.
La possibilità di intervenire sulla procura dopo un intervento del giudice con l’assegnazione di un termine si porrebbe in contrasto con il principio cristallizzato negli articoli 82 e 83 del Codice di Procedura Civile, che impongono, fatti salvi casi limitati ed eccezionali, l’intervento di un difensore, negando alla parte che non è avvocato di stare in giudizio personalmente.
Un principio che sarebbe compromesso se si permettesse alla parte priva di assistenza legale tecnica di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore e, a nomina avvenuta, l’effetto retroattivo permetterebbe di attribuire piena validità agi atti sino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata regolarmente difesa da un avvocato dotato di procura.
Si tratterebbe di un’impropria confusione fra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale e la rappresentanza processuale.