Con la sentenza del 2 giugno 2022 (C-671/20, T.N.) la Corte di Giustizia Europea ha chiarito un punto del regolamento UE 650/2012 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e sull’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo.
In particolare, sempre secondo la Corte, la rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali della legge applicabile alla successione in un altro Stato membro.
Gli euro giudici hanno stabilito che l’articolo 13 del regolamento ammette un foro alternativo di competenza giurisdizionale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità senza rivolgersi all’organo di un altro Stato membro competente per la successione.
Le dichiarazioni sono valide dal punto di vista formale se presentano o i requisiti previsti dalla legge applicabile alle successioni o dalla legge dello Stato in cui la persona che pronuncia la dichiarazione ha la residenza abituale.
Gli eredi però devono fare in modo che le dichiarazioni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza all’autorità che si occuperà della successione, senza alcun ulteriore requisito di forma.