In ordine al termine di prescrizione entro il quale richiedere gli anticipi sostenuti dall’amministratore nel corso degli esercizi, la giurisprudenza registra tre diversi indirizzi contrastanti fra di loro.
Secondo il primo, tali crediti ricadono nella prescrizione ordinaria decennale disciplinata dall’articolo 2946 Codice Civile.
Il secondo invece ribadisce l’applicazione della prescrizione quinquennale sancita dall’articolo 2948 Codice Civile ritenendo che le spese anticipate siano soggette a pagamento periodico.
Il terzo infine afferma l’applicabilità del termine di cui all’articolo 2956, numero 2 Codice Civile, laddove stabilisce che si prescrive in tre anni, il diritto dei professionisti per il rimborso delle spese.
Un’interessante sentenza del Tribunale di Torino, del 26 maggio 20222, conferma la prima tesi, ritendo che il credito dell’amministratore si fonda sull’articolo 1720 Codice Civile, ovvero sul contratto di mandato con rappresentanza.
Il giudicante ha escluso l’applicabilità delle prescrizione breve quinquennale sancita dall’articolo 2948 numero 4 Codice Civile precisando che il credito derivante dagli anticipi non è soggetto a pagamento periodico e non inerisce al contratto d’opera intellettuale e pertanto, a suo dire, è esclusa la prescrizione presuntiva disciplinata dall’articolo 2956, numero 2 del Codice Civile.