La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 107/2022 del 28 aprile 2022 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in riferimento agli articoli 3, 16, 29 e 53 Costituzione (Ordinanza 23 settembre 2020 Gazzetta Ufficiale 28/2021).
La Corte ha ribadito l’insufficienza del mero dato anagrafico per accordare o escludere il beneficio e la rilevanza probatoria, ai fini del decidere, dell’esame congiunto di residenza e dimora abituale.
L’accesso all’esenzione IMU, non può fondarsi sulla mera registrazione anagrafica.
Un istituto di rango costituzionale – la tutela della famiglia – non può essere vanificato da una mera certificazione burocratica.
Il vantaggio fiscale ICI/IMU per l’abitazione principale dell’unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può essere eliminato, né duplicato.
L’indagine concreta rimane decisiva: le finalità extrafiscali dei benefici per i nuclei familiari, non disgiunte da finalità antielusive, d’altra parte, non possono cadere di fronte a un automatico e mero incrocio di risultanze anagrafiche.
Sul piano costituzionale, la minima espansione dell’agevolazione, comporta l’identificazione di almeno un’abitazione principale; viceversa la massima espansione possibile, comporta comunque l’identificazione di un’unica abitazione principale per nucleo familiare.