MODIFICHE LEGISLATIVE ALL’ARTICOLO 543 C.P.C. IN TEMA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Agosto 25, 2022 Stefano Borsari 0 Comments

 

All’articolo 543 cpc, dopo il quarto comma, vengono aggiunti i seguenti:

“Il creditore entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Termini e adempimenti da tener presente al fine di evitare l’inefficacia del pignoramento.

  • E’ previsto un termine di soli dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore;
  • Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, è tenuto a notificare al debitore e al terzo/i l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l’indicazione del numero di ruolo della procedura;
  • La notificazione dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo tramite Ufficiale Giudiziario potrà essere depositata all’Ufficio Notifiche Civile, essendo da considerare come avviso e non come atto esecutivo; la notifica potrà essere effettuata anche dall’avvocato in proprio;
  • La prova della notificazione va depositata nel fascicolo dell’esecuzione, la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento;
  • Il comma 6 del predetto articolo precisa che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitarli a coloro che hanno effettuato una dichiarazione positiva;
  • L’omissione della notifica del predetto avviso al debitore e ai terzi ha come conseguenza la cessazione di ogni obbligo, a decorrere dalla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento;
  • Il procedente dovrà tenere conto dei tempi di perfezionamento sia dell’atto di pignoramento, che dell’avviso di ricevimento in caso di notifica a mezzo del servizio o ex art. 140 cpc;
  • La tempistica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dovrà tenere conto degli incombenti dell’Ufficio UNEP.

ALTRA IMPORTANTE NOVITA’ RIGUARDA LA MODIFICA DELL’ARTICOLO 26/BIS C. P. C. IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE.

La nuova norma prevede che “Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate nell’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura della Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

 

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