COMMENTO SENTENZA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA DEL 01/07/2022 in tema di pagamento delle attività svolte

Agosto 25, 2022 Stefano Borsari 0 Comments

 

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza in oggetto respinge l’impugnazione proposta dal lavoratore nei confronti della sentenza del Tribunale di Forlì in ordine al pagamento delle attività svolte per conto della convenuta società coop. Onlus, nell’ambito dei rapporti intercorsi tra la cooperativa e la casa di cura privata aventi per oggetto lo svolgimento di servizi socio sanitari, nonché di gestione amministrativa, finanziaria, economica e tecnica.

Precisava che con il contratto di assunzione le erano state affidate le funzioni di direzione del personale e successivamente le erano stati affidati compiti già di spettanza del direttore generale; conseguentemente aveva svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle contemplate nel contratto di assunzione.

Sosteneva poi che la cooperativa aveva ricevuto dalla casa di cura i compensi per l’attività svolta e che pertanto la stessa si era indebitamente arricchita in ragione di tale pagamento.

La convenuta si costituiva contestando le ragioni della domanda e il Tribunale di Forlì respingeva la domanda.

Avverso la sentenza veniva proposto appello e la convenuta, costituendosi, insisteva per il rigetto dell’appello.

La Corte ha dichiarato infondato l’appello ritenendo che le prestazioni svolte in esito alla comunicazione di conferimento intervenuta successivamente all’originario contratto, non consente di apprezzare che le suddette mansioni siano ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel contratto originario.

Le risultanze delle prove orali hanno confermato che le attività svolte dall’appellante, anche dopo la comunicazione di conferimento ulteriore di mansioni, fossero tutte riconducibili a quelle contemplate nel contratto originario, al di là della formale attribuzione della formale attribuzione della qualifica.

L’appello va pertanto rigettato, con condanna alla rifusione delle spese di lite del grado e con l’ulteriore condanna, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, al versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Leave a Reply:

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *