Il Tribunale di Bologna, con propria ordinanza, richiama e conferma la giurisprudenza di merito, secondo la quale il rimedi cautelare ex art. 700 c. p. c. appare quello più idoneo ad assicurare la restituzione dell’azienda, in caso di mancato pagamento del prezzo pattuito, al fine di consentire la ripresa di una piena funzionalità ed operatività. Questi obiettivi on potrebbero essere assicurati da un provvedimento di sequestro giudiziario, che sarebbe volto alla conservazione.
Nel caso esaminato dal Tribunale, vertendosi in ipotesi di cessione con patto di riservato dominio, con esercizio della clausola risolutiva espressa, non può ritenersi controversa la proprietà dell’azienda.
Quanto ai requisiti del fumus e del periculum va precisato quanto segue.
Con riferimento al primo, è stato prodotto il contratto di cessione che contempla specifica clausola risolutiva espressa; il resistente, rimasto contumace, non ha provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo con la corresponsione delle due rate scadute anteriormente alla presentazione del ricorso.
Ne deriva quindi l’accertata sussistenza del fumus con riguardo al diritto del ricorrente alla restituzione dell’azienda ceduta, con patto di riservato dominio, in ragione dei presupposti per la risoluzione del contratto.
Quanto al periculum, lo stesso discende dall’evidente pregiudizio derivante dal prolungato ritardo nella restituzione dell’azienda, con la perdita dell’avviamento commerciale (costituente il bene di maggior valore, se non unico dell’azienda), in considerazione della situazione di difficoltà economica del cessionario, reso palese dal mancato pagamento delle prime due rate del prezzo: il che rende verosimile l’incapacità del cessionario di far fronte agli obblighi ed alle spese di gestione, con il conseguente rischio di irreparabile azzeramento di tale avviamento, danno certamente grave e tale da privare l’azienda del suo valore.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va ordinato al resistente, ex art. 700 c. p. c., il rilascio dell’azienda oggetto del contratto di cessione; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i paramentri.