La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15613 del 17 maggio 2022, ha stabilito che l’assemblea dei condomini è sprovvista di poteri decisionali sull’assegnazione in via esclusiva di determinate parti comuni, quali ad esempio gli stalli dell’area di parcheggio.
Ne consegue che l’assemblea non può, tra l’altro, né validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di alcuni condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune, per il parcheggio di autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né tantomeno procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali.
Per tutte queste deliberazioni occorre il consenso di tutti i condomini, ovvero l’espressione di una volontà contrattuale.