I diritti che nascono dal matrimonio sono indisponibili; ne consegue pertanto la nullità del patto con il quale due coniugi stabiliscono che, in caso di futura separazione, uno versi all’altro una somma di denaro.
Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 11923 del 13.04.2022, confermando la linea di rigore della giurisprudenza di legittimità sui patti tra coniugi e/o fra fidanzati, stipulati in previsione della eventuale crisi matrimoniale.
Il provvedimento va nel solco di quanto già stabilito sempre dalla Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11012 del 2021, che ha ribadito il principio sancito nell’articolo 160 del Codice Civile, per il quale tali patti sono nulli, perché contrastano con l’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio.
Secondo la Cassazione, non è meritevole di tutela la scrittura, a prescindere da come la si qualifichi giuridicamente.
Infatti, nel caso di patto matrimoniale, è sicuramente nulla per illiceità della causa; qualora lo si inquadrasse come contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all’evento della separazione personale dei coniugi, lo sarebbe per infrazione del divieto di promettere una donazione.
Qualora poi la si volesse interpretare come ricognizione di debito, si tratterebbe, da un lato di debito scaturente da un contratto nullo e dall’altro occorre tener presente che la ricognizione del debito non vale come fonte generatrice di obbligazioni, ma solo come inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza della fonte da cui il debito nasce.
Ne consegue che se non c’è la fonte dell’obbligo, non c’è neanche l’obbligo.
La giurisprudenza non va così a braccetto con i tempi che viviamo e con la evidente tendenza a un’affermazione sempre più progressiva e crescente dei valori di autodeterminazione del diritto di famiglia.