Si tratta del principio posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio e comporta che la causa possa essere decisa sua base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente altre questioni.
Nel caso preso in esame, con ricorso ex art 700, i ricorrenti, richiamate le premesse di cui al ricorso introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“ ….In via principale, con decreto inaudita altera parte, assunte sommarie informazioni, ordinare a parte resistente di eliminare la cause delle infiltrazioni mediante l’esecuzione delle opere necessarie e comunque disporre ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto, e contestualmente fissare l’udienza di comparizione delle parti, assegnando all’istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza, confermare il provvedimento emanato con detto decreto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare udienza per la comparizione delle parti, in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno, agli atti d’istruzione, ritenuti indispensabili, e comunque emettere ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia secondo le circostanza, più idoneo ad eleminare il pregiudizio subito e subendo dal ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto….”.
Il Tribunale adito, ha ritenuto che rivesta carattere decisamente assorbente l’assenza del periculum in mora, in quanto, come è noto, la ricorrenza del requisito del periculum in mora, deve essere ragionevolmente esclusa quando la parte abbia atto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo fra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso, con conseguente inattività del ricorrente senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato in diverso pregiudizio, imminente e irreparabile.
Poiché i ricorrenti hanno dichiarato che le lamentate infiltrazioni sussistono fin dal dicembre 2018, senza fare riferimento a eventi successivi e/o di recente verificazione, oltre a quelli già manifestatisi, diversi anni orsono, il Tribunale ha ritenuto di dover rigettare il ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del fondamentale diritto alla salute alla cui tutela risulta improntato il ricorso.