Interessante sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, che chiamata a pronunciarsi in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi dell’art. 61, comma 1 del d. lgs. n.276/03, da leggersi in uno con l’art. 69, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto, corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi fra le parti. Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Poiché nel caso di specie trattasi di progetto ripetitivo, delle generale attività esercitata dall’impresa e che non è più previsto nell’ordinamento la fattispecie della parasubordinazione, il rapporto va inquadrato nella fattispecie della subordinazione. A ulteriore precisazione viene ribadito che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e al suo interno deve essere indicato, ai fini probatori, il progetto e il programma di lavoro. Peraltro, il contenuto della prestazione oggetto del contratto può desumersi anche dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto.
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