COMMENTO SENTENZA G. DI P. DEL 20/08/2021 in tema di cose in custodia.

Novembre 8, 2021 Stefano Borsari 0 Comments

Il caso è quello di un cittadino che cita l’amministrazione comunale al fine di dichiarare la responsabilità della stessa per la caduta dl medesimo subita a causa dello spessore di un tombino rialzato rispetto al manto stradale.

La questione verte sul tema della responsabilità della res custodita.

La Cassazione, con una recente pronuncia, n. 4035/2021 ha chiarito che il custode, ai sensi dell’art. 2051 c. c., è responsabile oggettivamente della res custodita, non potendo limitarsi, per andare esente da responsabilità, ad allegare la condotta colposa del danneggiato, ma dovendo provare il caso fortuito.

Il danneggiato pertanto deve comportarsi diligentemente prestando tutta la necessaria attenzione; tuttavia la violazione di questo dovere non vale a integrare il caso fortuito, o quindi ad escludere l’an del risarcimento, salvo che non sia particolarmente qualificata.

Nel caso di specie, la condotta dell’attore non può dirsi particolarmente qualificata; egli infatti, camminava sull’attraversamento riservato ai cicli, attiguo a quello dei pedoni.

Quanto al tombino, era dipinto come la segnaletica orizzontale per cui quella dell’attore deve qualificarsi come disattenzione sicuramente, ma non un evento né imprevedibile, né eccezionale, d qualificarsi come fortuito.

Ciò premesso la responsabilità dell’evento è da ravvisarsi anche in capo all’attore, nella misura del 30%.

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